Art. 6 · Agricoltura e pesca
Accordo quadro

Art. 6

6 / 27

Agricoltura e pesca

In vigore dal 9 nov 2000
Agricoltura e pesca 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno: a) le possibilità di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca; b) l'impano sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali; c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale; d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. 2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare. 3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-6