Art. 4 · Trattamento della nazione più favorita
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Art. 4

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Trattamento della nazione più favorita

In vigore dal 9 nov 2000
Trattamento della nazione più favorita Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in base ai diritti e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.
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