Accordo quadro
Art. 4
4 / 27Trattamento della nazione più favorita
In vigore dal 9 nov 2000
Trattamento della nazione più favorita
Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in base ai diritti e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-4