Art. 16 · Energia
Accordo quadro

Art. 16

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Energia

In vigore dal 9 nov 2000
Energia Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambio delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di: - attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi ai consumo; - diversificare le fonti energetiche: - sviluppare le energie nuove e rinnovabili; - razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda; - ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia. Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.
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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-16