Accordo quadro
Art. 16
16 / 27Energia
In vigore dal 9 nov 2000
Energia
Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambio delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:
- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi ai consumo;
- diversificare le fonti energetiche:
- sviluppare le energie nuove e rinnovabili;
- razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda;
- ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.
Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-10-10;321#art-aq-16