Art. 5 · LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Art. 5

LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

In vigore dal 1 gen 2007
Comitato direttivo 1. Il comitato direttivo provvede alla programmazione annuale delle attività dell'Agenzia, all'approvazione dei bilanci, all'approvazione delle operazioni finanziarie necessarie per l'acquisizione delle risorse, secondo i propri atti organizzativi, e ad ogni altra attività necessaria per il perseguimento dei compiti di cui all'. 2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell', dai due vicedirettori generali, nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonchè da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della regione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all' o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale. 3. I membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. Per la validità delle deliberazioni del comitato direttivo è necessaria la presenza di sette componenti.
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