Art. 6
Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale
In vigore dal 26 ott 2000
1. All'articolo 32-quarer del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la seguente: ", 322-bis".
2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la seguente: ", 322-bis".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-rd-6