Art. 5
Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale
In vigore dal 26 ott 2000
1. All', terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".
2. All', secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-rd-5