Art. 5 · Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale

Art. 5

Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale

In vigore dal 26 ott 2000
1. All', terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero". 2. All', secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".
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