Art. 15
Norma transitoria
In vigore dal 26 ott 2000
1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell' della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo , commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-rd-15