Art. 8
Protocollo

Art. 8

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In vigore dal 26 ott 2000
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presento protocollo. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo. Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-p-8