Art. 2
Protocollo

Art. 2

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In vigore dal 26 ott 2000
1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o al paragrafo 2, lettera b). 2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che: a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato Membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un discorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.
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