Art. 11 · Riserve
Protocollo

Art. 11

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Riserve

In vigore dal 26 ott 2000
Riserve 1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall', paragrafo 2. 2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
Storico versioni

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