Art. 2 · Corruzione passiva
Convenzione

Art. 2

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Corruzione passiva

In vigore dal 26 ott 2000
Corruzione passiva 1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sè o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio. 2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300#art-c-2