Art. 6 · LEGGE 18 agosto 2000, n. 248

Art. 6

LEGGE 18 agosto 2000, n. 248

In vigore dal 19 set 2000
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "ART. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
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