Art. 2
2 / 4Modalità di esecuzione del memorandum
In vigore dal 9 set 2000
1. Il Ministero degli affari esteri, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa, può partecipare quale fondatore alla Fondazione "Italia in Giappone 2001".
2. Il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, quest'ultimo in base al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 quali promotori.
3. Altre pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all', ove le loro competenze abbiano attinenza con le iniziative medesime.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal memorandum d'intesa di cui all', in particolare per il finanziamento delle attività relative alle manifestazioni della rassegna "Italia in Giappone 2001", che avranno luogo nei tempi indicati nello stesso memorandum, è autorizzata la spesa complessiva di 6.500 milioni di lire per il triennio 2000-2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-08-10;252#art-2