Art. 1 · Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione

Art. 1

1 / 4

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione

In vigore dal 9 set 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001". 2. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal punto 10 del memorandum stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-08-10;252#art-1