Art. 7 · LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Art. 7

LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

In vigore dal 19 set 2000
(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali) 1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonchè dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali. Nota all': - Si riporta la tabella A) allegata alla legge n. 930/1980 (per l'argomento vedasi nelle note all'), recante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi: "Tabella A CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI I Classe: 1) Roma-Fiumicino; 2) Milano-Malpensa (Varese). II Classe: 1) Catania Fontanarossa; 2) Genova; 3) Milano-Linate; 4) Roma-Ciampino; 5) Palermo-Punta Raisi; 6) Torino; 7) Venezia. III Classe: 1) Alghero; 2) Bari-Palese; 3) Bologna-Borgopanigale; 4) Brindisi; 5) Cagliari-Elmas; 6) Lametia Terme; 7) Olbia-Costa Smeralda; 8) Orio al Serio; 9) Napoli; 10) Pescara; 11) Pisa; 12) Reggio Calabria; 13) Rimini; 14) Ronchi dei Legionari; 15) Verona. IV Classe: 1) Falconara; 2) Firenze-Peretola; 3) Forlì; 4) Trapani. V Classe: 1) Crotone; 2) Lampedusa; 3) Pantelleria; 4) Treviso".
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