Art. 3 · LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Art. 3

LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

In vigore dal 19 set 2000
(Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali) 1. La Commissione medica per l'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso ai profili dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, o di altra Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l'articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall', comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. 2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 250 candidati.. 3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.. Nota all': - La legge n. 469/1961, reca: Ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come sostituito dall', comma 2, della legge n. 521/1988 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
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