Art. 15 · LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Art. 15

LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

In vigore dal 19 set 2000
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome) 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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