Art. 15
LEGGE 10 agosto 2000, n. 246
In vigore dal 19 set 2000
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-08-10;246#art-15