Art. 11 · LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

Art. 11

LEGGE 10 agosto 2000, n. 246

In vigore dal 15 set 2020
(Disposizioni in materia di lavoro straordinario) 1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. (3) 2. L'onere per l'attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.
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