Art. 4
4 / 37In vigore dal 1 ago 2000
Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi
tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-27;212#art-4