Art. 4 · LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Art. 4

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

In vigore dal 1 ago 2000
Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria 1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi nè prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
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