Art. 17 · LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Art. 17

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

In vigore dal 1 ago 2000
Concessionari della riscossione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
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