Art. 15 · LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Art. 15

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

In vigore dal 1 ago 2000
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
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