Art. 14 · LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Art. 14

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

In vigore dal 1 ago 2000
Contribuenti non residenti 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonchè agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. Nota all': - Per il testo dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'.
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