Art. 9
AccordoTitolo IV

Art. 9

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In vigore dal 25 ago 2000
Per conseguire l'obiettivo di cui all', il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le Parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le Parti. Tali decisioni riguardano, in particolare: a) la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo; b)le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione; c) Il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori; d) l'inclusione di una clausola che consenta alle Parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanità o di difesa; e) l'inclusione di clausole che consentano alle Parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti o, secondo il diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi;
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-9