Accordo›Titolo III
Art. 5
5 / 60Scambi di merci
In vigore dal 25 ago 2000
Scambi di merci
Per conseguire l'obiettivo di cui all', il Consiglio congiunto stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti:
a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori;
b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente;
c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente;
d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci;
e) misure antidumping e di compensazione;
f) misure di salvaguardia e di vigilanza;
g) norme di origine e cooperazione amministrativa;
h) cooperazione doganale;
i) valore in dogana;
j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformità, certificazioni, marchi, tra l'altro;
k) deroghe generali per motivi di moralità ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprietà industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro;
i) restrizioni in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-5