Art. 5 · Scambi di merci
AccordoTitolo III

Art. 5

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Scambi di merci

In vigore dal 25 ago 2000
Scambi di merci Per conseguire l'obiettivo di cui all', il Consiglio congiunto stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti: a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori; b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente; c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente; d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci; e) misure antidumping e di compensazione; f) misure di salvaguardia e di vigilanza; g) norme di origine e cooperazione amministrativa; h) cooperazione doganale; i) valore in dogana; j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformità, certificazioni, marchi, tra l'altro; k) deroghe generali per motivi di moralità ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprietà industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro; i) restrizioni in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti.
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