Accordo›Titolo VII
Art. 48
48 / 60Comitato misto
In vigore dal 25 ago 2000
Comitato misto
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto e assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea e da rappresentanti del Governo del Messico, generalmente alti funzionari.
Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del Consiglio congiunto e le modalità del suo funzionamento.
2. Il Consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sua competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'.
3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parsi. Il comitato misto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
Storico versioni
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