Art. 48 · Comitato misto
AccordoTitolo VII

Art. 48

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Comitato misto

In vigore dal 25 ago 2000
Comitato misto 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto e assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea e da rappresentanti del Governo del Messico, generalmente alti funzionari. Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del Consiglio congiunto e le modalità del suo funzionamento. 2. Il Consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sua competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'. 3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parsi. Il comitato misto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
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