Art. 45 · Consiglio congiunto
AccordoTitolo VII

Art. 45

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Consiglio congiunto

In vigore dal 25 ago 2000
Consiglio congiunto È istituito un Consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-45