Accordo›Titolo VI
Art. 41
41 / 60Cooperazione per la protezione dei dati
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione per la protezione dei dati
1. A norma dell', le Parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.
2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, può essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonché programmi e progetti comuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-41