Accordo›Titolo VI
Art. 36
36 / 60Cooperazione nel settore sociale e nella lotta alla povertà
In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione nel settore sociale e nella lotta alla povertà
1. Le Parti avviano un dialogo su tutti gli aspetti dell'agenda sociale che rivestano interesse per l'una o per l'altra.
Fra questi aspetti vi sono le questioni riguardanti i gruppi e le regioni più deboli come: le popolazioni indigene, i poveri delle aree rurali, le donne indigenti e altre fasce dalla popolazione in stato di povertà.
2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'armonizzazione tra sviluppo economico e sviluppo sociale, tenendo conto della necessità di rispettare i diritti fondamentali dei gruppi errati nel precedente paragrafo. I nuovi presupposti per la crescita devono condurre alla creazione di occupazione e assicurare migliori condizioni di una alle fasce meno favorite della popolazione.
3. Le Parti stabiliscono tra loro un coordinamento regolare in merito alle attività di cooperazione svolte dalla società civile e volte ad offrire opportunità di lavoro, formazione professionale e creazione di reddito.
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