Art. 33 · Cooperazione in materia di informazione e comunicazione
AccordoTitolo VI

Art. 33

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Cooperazione in materia di informazione e comunicazione

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione in materia di informazione e comunicazione Le Parti convengono di favorire gli scambi e la diffusione delle informazioni e di intraprendere e sostenere attività di reciproco interesse nel campo dell'informazione e della comunicazione.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-33