Art. 30 · Cooperazione in materia di istruzione e formazione
AccordoTitolo VI

Art. 30

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Cooperazione in materia di istruzione e formazione

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione in materia di istruzione e formazione 1. Le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare considerevolmente la situazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Una particolare attenzione è rivolta all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate. 2. Le Parti rafforzano la cooperazione per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la formazione nonché la collaborazione fra università e imprese, allo scopo di migliorare le competenze dei quadri dei settori pubblico e privato. 3. Avvalendosi degli strumenti offerti dal programma ALFA e dell'esperienza acquisita da entrambe le Parti nel settore giovanile, le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare, in questo campo, contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare lo scambio di informazioni, competenze, esperti e risorse tecniche. 4. La cooperazione tra le Parti può portare, con consenso reciproco, alla conclusione di un accordo settoriale nel campo dell'istruzione, compresa l'Istruzione superiore, della formazione professionale e delle questioni riguardanti i giovani.
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