Art. 29 · Cooperazione scientifica e tecnologica
AccordoTitolo VI

Art. 29

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Cooperazione scientifica e tecnologica

In vigore dal 25 ago 2000
Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico nei settori di reciproco interesse e nel rispetto delle loro politiche. 2. La cooperazione mira a favorire: a) gli scambi di informazioni e di competenze scientifiche e tecnologiche, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc; b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; c) la promozione della formazione delle risorse umane. 3. La cooperazione si concreta principalmente in progetti di ricerca congiunti e scambi, incontri e aggiornamenti di specialisti del settore scientifico, mirando alla massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nel quadro di questa cooperazione, le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di formazione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. 5. La cooperazione tra le Parti può portare, qualora lo si ritenesse opportuno, ad un accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico.
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