Art. 20 · Società dell'informazione
AccordoTitolo VI

Art. 20

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Società dell'informazione

In vigore dal 25 ago 2000
Società dell'informazione 1. Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale. 2. azioni di cooperazione previste riguardano in particolare: a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione; b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla regolamentazione, alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il miglioramento di nuovi servizi nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione; d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione; e) la promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione; f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici; g) un dialogo sulla cooperazione normativa a livello di servizi internazionali on-line, compresi gli aspetti connessi alla tutela della vita privata e dei dati personali. h) il reciproco accesso a banche dati secondo modalità da stabilire.
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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232#art-a-20