Art. 8 · LEGGE 25 luglio 2000, n. 213

Art. 8

LEGGE 25 luglio 2000, n. 213

In vigore dal 4 ott 2024
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141 . 2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all', comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro delle finanze;". 3. L', comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141 .
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