Art. 3 · LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

Art. 3

LEGGE 25 luglio 2000, n. 209

In vigore dal 29 lug 2000
Condizioni, modalità è termini dell'annullamento 1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati. 2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori. 3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209#art-3