Art. 3
LEGGE 25 luglio 2000, n. 209
In vigore dal 29 lug 2000
Condizioni, modalità è termini dell'annullamento
1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.
2. L'annullamento può essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.
3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.
Storico versioni
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