Art. 2
LEGGE 25 luglio 2000, n. 209
In vigore dal 1 gen 2003
Crediti annullabili
1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all', relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni
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b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana
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2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:
a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purchè effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;
c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento della società civile locale.
3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente.
Storico versioni
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