Art. 21 · LEGGE 21 luglio 2000, n. 205

Art. 21

LEGGE 21 luglio 2000, n. 205

In vigore dal 10 ago 2000
Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall', comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario 1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell' della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.
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