Art. 1
1 / 4In vigore dal 13 lug 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-06-22;191#art-1