Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 lug 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.
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