Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 lug 2000
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478 milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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