Art. 4 · LEGGE 8 giugno 2000, n. 149

Art. 4

LEGGE 8 giugno 2000, n. 149

In vigore dal 13 giu 2000
1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all', il prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli , comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001. Nota all': - Si riporta il testo degli , comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 (Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia); ". - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'art. 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonchè delle norme di esecuzione vigenti. 2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell' della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. 3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore". ". - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all' è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, dì concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, è fissa in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".
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