Art. 3
3 / 3In vigore dal 25 giu 2000
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 maggio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
----------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-05-26;171#art-3