Art. 2
2 / 3In vigore dal 25 giu 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'atto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-05-26;171#art-2