Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 lug 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998.
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