Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 giu 2000
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.
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urn:nir:stato:legge:2000-05-26;161#art-2