Art. 3
LEGGE 26 maggio 2000, n. 147
In vigore dal 10 giu 2000
Delegazione generale palestinese in Italia
1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all':
- La legge 23 ottobre 1996, n. 558, concerne le norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare in territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell':
". - 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione genera1e per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per il triennio 1996-1998 a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-05-26;147#art-3