Art. 16 · LEGGE 11 aprile 2000, n. 83

Art. 16

LEGGE 11 aprile 2000, n. 83

In vigore dal 12 lug 2001
1. Le sanzioni previste dagli della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte. 3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. 4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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