Art. 14 · LEGGE 11 aprile 2000, n. 83

Art. 14

LEGGE 11 aprile 2000, n. 83

In vigore dal 26 apr 2000
1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto, il seguente: "1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile". Note all': - Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile: "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". - Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda nelle note all'.
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