Art. 13 · LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

Art. 13

LEGGE 8 marzo 2000, n. 53

In vigore dal 28 mar 2000
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore). 1. Dopo l' della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli , commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. 4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino. Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all' della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente". Note all': - La legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977, n. 343. Il testo dell' è il seguente: ". - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi semprechè in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all', lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all', primo comma, della legge di cui sopra entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonchè del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso ". - Per il testo dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'. - Il testo dell' della citata legge n. 1204 del 1971 è il seguente: ". - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli della presente legge levono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.". - Per il testo dell' della legge n. 1204/1971, si veda in nota all'. - Per il testo dell' della legge n. 1204/1971, si veda in nota all'.
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