Art. 12 · LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

Art. 12

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

In vigore dal 19 nov 2003
(Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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