Art. 1
1 / 3In vigore dal 12 feb 2000
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-01-27;14#art-1