Art. 13 · LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522

Art. 13

LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522

In vigore dal 29 gen 2000
(Copertura finanziaria) 1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione degli , comma 2, 8, 10, comma 2, e 11, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali - capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all', comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all', comma 1, lettera b), della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all', comma 1: - Il testo dell', comma 1 lettera c), della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente: ". - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni: c) per gli interventi di cui all' del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999". - Il testo dell', comma 1 lettera b), della citata legge 30 novembre 1998, n. 413, è il seguente: ". - 1. Per consentire ulteriori interventi, finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, è autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di: b) limiti di impegno di durata non superiore a dodici anni per gli interventi di cui all' del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000".
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